Art. 106.
(Soppressione della Commissione tributaria centrale).

      1. È soppressa la Commissione tributaria centrale con sede a Roma.
      2. Tutti i fascicoli delle controversie pendenti presso la Commissione tributaria centrale sono trasmessi, d'ufficio, alle corti d'appello tributarie competenti per territorio in base alle sedi degli uffici dell'Agenzia delle entrate, degli enti locali e degli agenti della riscossione.
      3. I presidenti di sezione delle corti d'appello tributarie, entro due anni dalla ricezione dei fascicoli di cui al comma 2, devono fissare le date delle udienze di tutte le controversie provenienti dalla soppressa Commissione tributaria centrale.